Quando la realtà va oltre la fantasia

In questo mondo dove ogni giorno, è sempre più difficile respirare a causa di un inqunamento che ci affligge da ormai oltre mezzo secolo, in una inarrestabile corsa all'industrializzazione, e dove, da autorevoli pulpiti, anche e soprattutto governativi, si predica al risparmio energetico e si incentiva la ricerca nel campo dei prodotti non inquinanti, se un giorno tu scegliessi di andare al lavoro in bicicletta, piuttosto che in auto, ricorda.... non è tutto oro ciò che luccica... preparati al peggio... della serie:
La volevi la bicicletta? Bene .. ora non pedalare...!

Di questa storia "verissima" è stata protagonista una mia collega di lavoro, che per comodità e privacy chiamerò Signora A, ecco i fatti:
Abitando a meno di un chilometro dal posto di lavoro, Signora A, abitudinariamente, per motivi di movimento fisico, di non inquinamento, di risparmio e comunque per una libertà di scelta personale, usava la bicicletta. Milioni di persone al mondo lo fanno, che male c'è? Ma quel giorno d'agosto del 1988, la Signora A, aveva un appuntamento importante col destino, che le avrebbe cambiato l'esistenza.
Uscendo dal lavoro, fatte poche decine di metri, cadde rovinosamente dalla bici, riportando gravi ferite. Giorni e giorni d'ospedale, mesi di riabilitazione e postumi che tutt'oggi l'affliggono. Le sono stati riconosciuti 35 punti di invalidità permanente, ma LINAIL, non le ha riconosciuto l'infortunio in itinere. La collega è ricorsa al tribunale, poi l'appello poi la cassazione ma la sentenza è unanime e inequivocabile, ma soprattutto di una logica che lascia esterrefatti.....

ecco l'articolo del giornale LA NAZIONE






ecco una sentenza della cassazione che fa riferimento alla normativa:


Sezione Lavoro Infortuni sul lavoro e malattie professionali -
Infortunio in itinere - Indennizzo - Condizione .
[Sentenza 26 luglio 2002 n. 11112]"

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel regime precedente alla riforma di cui al D.L.vo 23 febbraio 2000 n. 38), in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a fare uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego di una bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato e dalla possibilità di effettuare il suddetto percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico.

 

In poche parole, se la distanza tra il posto di lavoro e l'abitazione è al di sotto di un chilometro, puoi usare un cavallo, uno skate, uno scooter, un elicottero, la ferrari, il barroccio trainato da buoi, un sottomarino nucleare, la slitta di Babbo Natale, un cammello di passaggio oppure anche in ginocchio per voto a qualche santo, ma guai a te se usi la tua bella bicicletta....

certe cose mi fanno dubitare seriamente di vivere in un paese civilizzato..

comunque... meditiamo gente... meditiamo...








scrivimi e mandami le tue foto (digitali) sul tema della sicurezza sui posti di lavoro, o comunque che abbiano attinenza al tema, creerò una pagina a tuo nome
gavorc@virgilio.it